Alcuni aspetti del CCL degni di nota:
Disdetta
Dopo il compimento del 55°anno di età i termini di disdetta sono i seguenti:
- nel 1°anno di servizio 1 mese;
- dal secondo al quinto anno di servizio 2 mesi
- dal sesto al nono anno di servizio 3 mesi;
- dal decimo anno di servizio 4 mesi.
Premio fedeltà
I collaboratori / le collaboratrici, dopo il compimento di ciascun quinquennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, hanno diritto a un premio fedeltà. Il personale avrà la possibilità di scegliere tra una settimana di congedo retribuito oppure 1500 franchi. Il calcolo è effettuato uniformemente sulla base del grado di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Il premio fedeltà deve essere goduto entro la maturazione del successivo diritto. In caso di uscita, è escluso il diritto pro rata a un premio fedeltà non ancora maturato.
Indennità pasto
Il personale soggetto alla LDL ha diritto a un’indennità di 11 franchi qualora la pausa debba essere svolta al di fuori del luogo di lavoro.
Clausula di pace sociale
Le parti contraenti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e relative appendici). Divergenze d'opinione su tematiche riguardanti condizioni di lavoro che non sono regolate dal presente contratto vanno discusse dalle parti contraenti e, nel limite del possibile, risolte conformemente allo spirito del presente CCL.
Diritti acquisiti
Le disposizioni vigenti all’interno dell’azienda al momento dell’entrata in vigore del presente CCL, che fossero migliorative di quelle previste da quest’ultimo, non possono essere peggiorate.
Entrata in vigore
II presente CCL è entrato in vigore il primo ottobre 2024 e ha una validità fino al 31.12.2025. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 6 mesi di preavviso. Qualora durante il periodo di validità di questo CCL dovesse essere realizzato un CCL a livello nazionale il presente CCL decadrà. Il CCL verrà adeguato in caso di eventuali modifiche all’Accordo Valori di Riferimento e disposizioni minime nelle condizioni d’impiego per gli Imprenditori di AutoPostale (IA).
Contributo alle spese di esecuzione (a partire da gennaio 2025)
Il datore di lavoro preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL un contributo mensile alle spese d’esecuzione pari a 10 CHF dal salario di base. In caso di grado d’occupazione del 50% o inferiore il contributo sarà di 5 CHF. I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi gestito dalla Commissione paritetica. Attraverso il fondo dei contributi vengono finanziate spese inerenti la formazione e il perfezionamento, l’esecuzione e l’implementazione del CCL, nonché con la rappresentanza collettiva di interessi dei collaboratori e delle collaboratrici.