Nuovo contratto collettivo per i conducenti degli imprenditori autopostali

Posta/Logistica

Nuovo contratto collettivo per i conducenti degli imprenditori autopostali

In tutta la Svizzera gran parte delle linee di AutoPostale viene gestita dagli imprenditori di AutoPostale (IA). AutoPostale assegna agli IA l’incarico di fornire servizi nell’ambito del traffico regionale viaggiatori. BUS CH funge da associazione degli IA ed è l’interlocutore per AutoPostale nei confronti degli IA che gestiscono linee di AutoPostale.

Nadia Ghisolfi
Autopostale in un paesaggio autunnale

Finora le condizioni di lavoro per i conducenti delle dagli imprenditori di AutoPostale (IA) erano sottoposte all'Accordo «Valori di riferimento e disposizioni minime nelle condizioni d’impiego» firmato nel settembre 2021 tra Posta CH SA, AutoPostale SA ed i sindacati transfair e syndicom.

Con Decreto del 18.05.2022, e successivo Decreto del 15.11.2023, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha conferito l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il settore degli autotrasporti. Secondo il Decreto, le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:

  • a tutte le aziende o part di azienda (datori di lavoro) che si occupano del trasporto su strada di persone, di animali e cose per conto di terzi. Sono esclusi i servizi di taxi;
  • a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto precedente, compresi gli apprendisti. È escluso il personale con funzioni dirigenziali e il personale amministrativo ad eccezione della figura professionale del disponente. Sono inoltre escluse le aziende che hanno già sottoscritto un contratto collettivo aziendale o un contratto collettivo di validità nazionale, che siano almeno equivalenti al CCL autotrasporti.

Necessità di un partenariato sociale diretto

Visto quanto precede, BUS CH Sezione Ticino, OCST, syndicom e transfair hanno concordato sulla necessità di un partenariato sociale diretto. Questo partenariato riprende i contenuti dell'Accordo «Valori di riferimento e disposizioni minime nelle condizioni d’impiego» con alcune modifiche. 

II nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCL) è quindi stipulato allo scopo di:

  • favorire la collaborazione tra il datore di lavoro e i collaboratori per la difesa e lo sviluppo degli interessi comuni;
  • realizzare rapporti di collaborazione tra le parti sociali, salvaguardando la pace sociale;
  • ricercare, discutere e promuovere interessi comuni delle aziende e degli addetti del settore nei confronti delle Autorità e dell'opinione pubblica.

Punto di riferimento per ogni questione rimane il documento 15.09.2021 Accordo Valori di Riferimento e disposizioni minime nelle condizioni d’impiego per gli IA.

Alcuni aspetti del CCL degni di nota:

Disdetta

Dopo il compimento del 55°anno di età i termini di disdetta sono i seguenti:

  • nel 1°anno di servizio 1 mese;
  • dal secondo al quinto anno di servizio 2 mesi
  • dal sesto al nono anno di servizio 3 mesi;
  • dal decimo anno di servizio 4 mesi.

Premio fedeltà

I collaboratori / le collaboratrici, dopo il compimento di ciascun quinquennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, hanno diritto a un premio fedeltà. Il personale avrà la possibilità di scegliere tra una settimana di congedo retribuito oppure 1500 franchi. Il calcolo è effettuato uniformemente sulla base del grado di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Il premio fedeltà deve essere goduto entro la maturazione del successivo diritto. In caso di uscita, è escluso il diritto pro rata a un premio fedeltà non ancora maturato.

Indennità pasto

Il personale soggetto alla LDL ha diritto a un’indennità di 11 franchi qualora la pausa debba essere svolta al di fuori del luogo di lavoro.

Clausula di pace sociale

Le parti contraenti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e relative appendici). Divergenze d'opinione su tematiche riguardanti condizioni di lavoro che non sono regolate dal presente contratto vanno discusse dalle parti contraenti e, nel limite del possibile, risolte conformemente allo spirito del presente CCL.

Diritti acquisiti

Le disposizioni vigenti all’interno dell’azienda al momento dell’entrata in vigore del presente CCL, che fossero migliorative di quelle previste da quest’ultimo, non possono essere peggiorate.

Entrata in vigore

II presente CCL è entrato in vigore il primo ottobre 2024 e ha una validità fino al 31.12.2025. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 6 mesi di preavviso. Qualora durante il periodo di validità di questo CCL dovesse essere realizzato un CCL a livello nazionale il presente CCL decadrà. Il CCL verrà adeguato in caso di eventuali modifiche all’Accordo Valori di Riferimento e disposizioni minime nelle condizioni d’impiego per gli Imprenditori di AutoPostale (IA).

Contributo alle spese di esecuzione (a partire da gennaio 2025)

Il datore di lavoro preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL un contributo mensile alle spese d’esecuzione pari a 10 CHF dal salario di base. In caso di grado d’occupazione del 50% o inferiore il contributo sarà di 5 CHF. I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi gestito dalla Commissione paritetica. Attraverso il fondo dei contributi vengono finanziate spese inerenti la formazione e il perfezionamento, l’esecuzione e l’implementazione del CCL, nonché con la rappresentanza collettiva di interessi dei collaboratori e delle collaboratrici.